Art. 6. Titoli da valutare e criteri di valutazione Sono valutabili esclusivamente i titoli, diversi da quelli fatti valere come requisito per l'ammissione al concorso, suddivisi nelle seguenti categorie: Cat. A - Titoli relativi all'esperienza qualificata post laurea: punteggio massimo 8. Saranno considerati soltanto i periodi durante i quali sono state svolte le attivita' professionali, di carriera direttiva, conformi alle caratteristiche descritte all'art. 2, lettere d), e), f) e g) e risultanti dalle dichiarazioni sostitutive rese secondo le indicazioni contenute nell'art. 3, punto 11), e nel modulo di domanda, che ne attestino la durata ed il regolare svolgimento; Cat. B - Ogni altro titolo, di studio o professione, attinente all'attivita' istituzionale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o la conoscenza di lingue comunitarie diverse da quella prescelta dal candidato per la prova orale: punteggio massimo 7. Saranno considerati, qualora risultanti da dichiarazioni sostitutive circostanziate secondo le indicazioni contenute nell'art. 3, punto 12), e nel modulo di domanda: diploma di dottorato di ricerca o di post dottorato o titoli equivalenti ottenuti anche presso universita' estere; specializzazioni post laurea, della durata di almeno un anno accademico, e master conseguiti presso universita' o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri, o istituti di formazione superiore della pubblica amministrazione; ulteriori diplomi di laurea; vincita di concorsi per la carriera direttiva; vincita di altri concorsi per dirigente o conseguimento dell'idoneita'; lode al voto di laurea. La conoscenza delle lingue che non saranno oggetto di esame orale dovra' comunque essere dichiarata con riferimento a specifiche attestazioni o diplomi rilasciati da organismi, enti o istituti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, salvo che il candidato non attesti trattarsi di madrelingua; Cat. C - Pubblicazioni a stampa: punteggio massimo 5. Saranno oggetto di valutazione soltanto i lavori attinenti alle materie d'esame di cui all'art. 8. I testi in corso di stampa saranno valutati solo se accompagnati da una attestazione dell'editore o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', dalla quale risulti che sono stati accettati per la pubblicazione.