Art. 6.
                           Documentazione
   1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, i reparti
di  cui  all'articolo 3, comma 10, provvedono ad inviare al Centro di
Reclutamento,  entro  i  termini  stabiliti  da  quest'ultimo,  copia
autenticata   del   foglio   matricolare   dei  militari  interessati
(aggiornato  e  parificato  alla  data di scadenza del termine di cui
all'articolo  3, comma 1) e il giudizio di merito di cui all'articolo
2,  comma  1,  lettera  a),  punto 3), riferito alla suddetta data di
scadenza.
   2.  La  documentazione  caratteristica dei militari del Corpo deve
essere  chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
   3.  Nei  confronti  dei  candidati che non prestano servizio nella
Guardia  di  finanza,  risultati  idonei  alla  prova  scritta di cui
all'articolo  12,  il  Comando  Provinciale  della Guardia di finanza
competente  (ovvero  il  locale  Comando  Regionale  della Guardia di
finanza,   per   i  residenti  in  Valle  d'Aosta)  o  il  Centro  di
Reclutamento  della  Guardia  di finanza, per i residenti all'estero,
provvedono a richiedere i seguenti atti:
    a)  rapporto  sul  servizio  prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
    b)  copia  del  libretto  personale  e dello stato di servizio (o
della  cartella  personale)  e  del  foglio matricolare del candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
    c) dichiarazione del casellario giudiziale;
    d) nulla osta della competente autorita' militare per i candidati
in servizio militare.
   4.   I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  devono
presentare  direttamente  o  far  pervenire, a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  al  Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza,  Ufficio  Concorsi,  Sezione  allievi marescialli, via della
Batteria  di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, entro venti giorni
dalla  data  di  comunicazione  dell'idoneita'  stessa, i certificati
rilasciati  dalle  competenti  autorita'  su carta semplice ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il  possesso  dei  requisiti  che  conferiscono ai candidati i titoli
preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio,  tra quelli elencati
nell'articolo  21.  A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
   5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza,
utilmente  collocati nelle graduatorie finali di cui all'articolo 21,
devono  presentare  o  far  pervenire ai reparti di cui al comma 3, a
pena  di  decadenza,  entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell'esito del concorso:
    a)  se  di  sesso  maschile,  il  foglio  di  congedo  illimitato
provvisorio  o  certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
    b)  copia  autenticata  dello  stato  di servizio o del foglio di
congedo  illimitato  o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
    c)  domanda  diretta  al  Ministero  della  difesa,  con  cui  il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissata,   ufficiale   delle   forze   di
completamento,  sergente  o  maresciallo,  chiede  di rinunciarvi per
conseguire  l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
   6.  I  vincitori del concorso devono consegnare, direttamente alla
Scuola  Ispettori  e Sovrintendenti, all'atto della presentazione per
l'inizio  del  corso  di  formazione, il diploma in originale o copia
autentica  ovvero  la  copia  autentica del certificato attestante il
conseguimento  del  titolo  di studio, in conformita' all'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   7.  Il  titolo  di studio prescritto non puo' essere sostituito da
certificato di iscrizione ai corsi di laurea presso le Universita'.
   8.  I  vincitori  del  concorso  per  i  posti  riservati  di  cui
all'articolo  1, comma 2, devono, inoltre, far pervenire al Centro di
Reclutamento  della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta
Furba,  n.  34,  00181  Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta
giorni   dalla   data   di  comunicazione  dell'esito  del  concorso,
l'attestato di cui al predetto art. 1.
   9. I documenti di cui ai commi 3 e 5, lettera b), devono essere di
data   posteriore   a   quella   di   pubblicazione   della  presente
determinazione nella Gazzetta Ufficiale.
   10.  I  documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  per  ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
   11.  I  documenti,  incompleti  o  affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.
   12.  Il  Centro  di  Reclutamento impartira' disposizioni circa le
modalita'  e  i  termini  di  invio,  da  parte dei reparti del Corpo
interessati,  delle  domande  di  partecipazione  al concorso e della
documentazione di cui al presente articolo.