Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso  e'  previsto  lo  svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti: 
      a) prova preliminare; 
      b) accertamenti sanitari; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prove di educazione fisica; 
      e) prova di cultura generale. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno  presentare
muniti  della  carta  di  identita'   o   di   altro   documento   di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Per quanto concerne  le
modalita' di svolgimento delle prove  saranno  osservate,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a  causa  di  forza  maggiore.  Altresi',  con
riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c)
e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che  hanno  presentato
domanda di partecipazione a piu'  di  uno  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di
concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi  medesimi.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite  messaggio
di posta elettronica agli indirizzi indicati al  precedente  art.  5,
comma  3,  un'istanza  di  nuova  convocazione,  controfirmata  dai/l
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero, in mancanza dal
tutore, entro le  ore  12.00  del  giorno  feriale  (sabato  escluso)
antecedente  a  quello  di  prevista   presentazione,   inviando   la
documentazione probatoria e copie per  immagine,  ovvero  in  formato
PDF, di un  proprio  documento  d'identita'  in  corso  di  validita'
rilasciato  da  un'Amministrazione   dello   Stato,   nonche'   dei/l
documenti/o  d'identita'  -in  corso  di  validita'   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato- dei/l genitori/e ovvero  del  tutore.
La riconvocazione, che potra' essere disposta solo se compatibile con
il periodo di  svolgimento  delle  prove  stesse,  avverra'  mediante
avviso inserito nell'aera privata  della  sezione  comunicazioni  del
portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative,  con  lettera
raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio
di posta elettronica. 
    3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4  della  legge  8
marzo 1989, n. 101 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta
potranno sostenere nel  primo  giorno  feriale  successivo  le  prove
previste nei  giorni  di  festivita'  religiose  ebraiche  rese  note
annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'Interno.  In  casi  di
impossibilita' di svolgimento differito delle prove per  i  candidati
che ne  facciano  richiesta,  queste  saranno  fissate  per  tutti  i
concorrenti in un giorno  che  non  coincida  con  quello  di  riposo
sabbatico o di altre festivita' religiose riconosciute dalla legge. 
    4.  Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  delle  prove  e  degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto  e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante  le
prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d)  ed
e), possono fruire di vitto e  alloggio,  se  disponibile,  a  carico
dell'Amministrazione Militare. 
    5.  L'Amministrazione  Militare  non  rispondera'  di   eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al
comma 1 del presente articolo.