Art. 6 Svolgimento dei concorsi 1. Nell'ambito di ciascun concorso e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove e accertamenti: a) prova preliminare; b) accertamenti sanitari; c) accertamenti attitudinali; d) prove di educazione fisica; e) prova di cultura generale. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentare muniti della carta di identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Altresi', con riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi medesimi. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi indicati al precedente art. 5, comma 3, un'istanza di nuova convocazione, controfirmata dai/l genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero, in mancanza dal tutore, entro le ore 12.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un proprio documento d'identita' in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' dei/l documenti/o d'identita' -in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato- dei/l genitori/e ovvero del tutore. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso inserito nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo informativo, con messaggio di posta elettronica. 3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro dell'Interno. In casi di impossibilita' di svolgimento differito delle prove per i candidati che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre festivita' religiose riconosciute dalla legge. 4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), possono fruire di vitto e alloggio, se disponibile, a carico dell'Amministrazione Militare. 5. L'Amministrazione Militare non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.