Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: 
    a) sottocommissione per l'accertamento dei  requisiti  prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
    b) sottocommissione per la valutazione delle prove di  esame,  la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da: 
    1) due ufficiali della Guardia di finanza; 
    2) due professori in possesso del  prescritto  titolo  accademico
nelle materie oggetto di esame. 
    La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e  per  le
altre fasi concorsuali,  da  ulteriori  due  sottocommissioni,  unico
restante il presidente. Alle stesse, aventi la medesima  composizione
di quella  originaria,  non  puo'  essere  attribuito  un  numero  di
candidati inferiore a 500; 
    c)  sottocommissione  per  gli  accertamenti   attitudinali   dei
candidati al servizio incondizionato nel Corpo,  composta  da  dodici
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; 
    d) sottocommissione per la visita medica di  primo  accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque  ufficiali
medici, membri; 
      e) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque con anzianita' superiore), membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni esaminatrici per  l'esame  facoltativo  di
una o piu'  lingue  estere  e  la  prova  facoltativa  di  conoscenza
dell'informatica  sono  quelle  indicate  al  comma  1,  lettera  b),
integrate, rispettivamente, da: 
      a)  docenti  abilitati  all'insegnamento  delle  lingue  estere
oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore  in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore
della lingua stessa; 
      b) un ufficiale o un ispettore  in  servizio  permanente  della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orale  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  le  competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso  dell'attestato
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  26
luglio 1976, n. 752,  riferito  al  diploma  d'istituto  d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore. 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  c),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e),  possono,  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  avvalersi   di
personale  di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal  Centro   di
Reclutamento.