Art. 6 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    Sono considerati  idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  i
punteggi minimi previsti per le prove di cui all'art. 4. 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte e orali. 
    Le  Commissioni  di  cui  all'art.  4  compilano  le   rispettive
graduatorie di merito seguendo  l'ordine  decrescente  del  punteggio
complessivo. 
    La Banca d'Italia  forma  le  graduatorie  finali  in  base  alle
relative graduatorie di merito; qualora piu' candidati  risultino  in
posizione di ex  aequo,  viene  data  preferenza  al  candidato  piu'
giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di  coprire  in
tutto o in parte i posti rimasti vacanti con  altri  elementi  idonei
seguendo l'ordine della relativa graduatoria finale. 
    La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta'  di  utilizzare
le graduatorie finali dei concorsi  entro  tre  anni  dalle  date  di
approvazione delle stesse. 
    Le  graduatorie  finali  sono  pubblicate   sul   sito   internet
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica  ad
ogni effetto di legge.