Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate: 
      a. la commissione esaminatrice, preposta: 
        alla valutazione della  prova  scritta  di  selezione  e  dei
titoli; 
        alla verifica della conoscenza della lingua  straniera  nella
prova facoltativa di cui all'art. 12  e  agli  allegati  «E»  e  «F»,
avvalendosi di docenti/esperti conoscitori delle lingue interessate; 
        alla formazione delle graduatorie di merito; 
      b. la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c. la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d. la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non  inferiore
a colonnello, presidente; 
      un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non  inferiore
a maggiore, membro; 
      un docente bilingue italiano - tedesco, per la prova scritta di
selezione dei concorrenti in possesso dell'attestato  di  bilinguismo
che intendono svolgere la prova in lingua tedesca; 
      uno o piu' docenti o esperti, che potranno  essere  diversi  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per
la prova facoltativa di lingua straniera; 
      un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera  b)  sara'  composta
da: 
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
tenente colonnello, presidente; 
      un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a
capitano, membro; 
      un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera  c)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un  ufficiale  medico  di  grado  non   inferiore   a   tenente
colonnello, presidente; 
      due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato  in  grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche  le  funzioni
di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione di cui al comma 1, lettera  d)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      un ufficiale con qualifica di «perito selettore  attitudinale»,
membro; 
      un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.  Se  il  numero
dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse  rilevante
potranno essere nominate piu' commissioni.