Art. 6 Commissione esaminatrice 1. Alle operazioni concorsuali sovrintende una commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, come modificato dall'art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69. La commissione esaminatrice e' nominata almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, con decreto del Ministro della giustizia.