Art. 6 
 
                        Procedura di concorso 
 
    1. Il concorso si articola in: 
    a) prova attitudinale; 
    b) valutazione dei titoli; 
    c) prove d'esame scritte e orali, ed eventuali prove  facoltative
di lingua. 
    2. Il punteggio per  ogni  prova  scritta  e  orale,  incluse  le
eventuali prove facoltative, e' espresso in centesimi,  ad  eccezione
di quanto previsto nel successivo art.  7,  comma  3,  per  la  prova
attitudinale.