Art. 6 Documentazione 1. Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti. 2. E' onere degli aspiranti: a) far pervenire, al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (a tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l); b) ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art. 11, consegnare in tale sede o far pervenire all'indirizzo P.E.C. concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it, entro la data di svolgimento delle stesse, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui all'allegato 2 del bando e/o di quelli preferenziali di cui all'art. 15 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio gia' indicati nella domanda di partecipazione saranno comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l'Amministrazione pubblica che dispone della documentazione attestante il possesso dei suddetti titoli. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli accertamenti di cui all'art. 11. 3. I candidati che rivestono lo status di militare, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito di cui all'art. 15, devono far pervenire a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione alla frequenza del corso di formazione in qualita' di allievo finanziere. 4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data indicata dal Centro di reclutamento.