Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Il Centro di reclutamento della Guardia di  finanza  provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere
i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    2. E' onere degli aspiranti: 
      a) far pervenire, al Centro di reclutamento  della  Guardia  di
finanza, via delle Fiamme gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido  di  Ostia,
entro  quindici  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine   di
presentazione della domanda di  partecipazione  al  concorso  (a  tal
fine, fa fede il timbro  a  data  dell'ufficio  postale  accettante),
idonea    documentazione,    rilasciata    dall'Amministrazione    di
appartenenza del congiunto deceduto o reso  permanentemente  invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art.
2, comma 1, lettera l); 
      b) ammessi a sostenere gli accertamenti  di  cui  all'art.  11,
consegnare  in  tale  sede  o  far  pervenire  all'indirizzo   P.E.C.
concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it, entro la data  di  svolgimento  delle
stesse, i  documenti  in  carta  semplice,  ovvero  le  dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti  il  possesso
dei titoli maggiorativi di punteggio di cui all'allegato 2 del  bando
e/o di quelli preferenziali di cui all'art. 15 del bando e all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
anche  se  non  indicati  nella  domanda  di  partecipazione  purche'
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa. 
    I  titoli  preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio   gia'
indicati nella domanda di partecipazione  saranno  comunque  valutati
qualora il candidato abbia ivi  indicato  l'Amministrazione  pubblica
che dispone della documentazione attestante il possesso dei  suddetti
titoli. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  degli
accertamenti di cui all'art. 11. 
    3. I candidati che  rivestono  lo  status  di  militare,  qualora
utilmente  collocati  nelle  graduatorie  finali  di  merito  di  cui
all'art. 15,  devono  far  pervenire  a  mezzo  P.E.C.  all'indirizzo
concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it, a pena  di  decadenza,  entro  trenta
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del  concorso,  domanda
diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di  rinunciare  a
detto status per conseguire l'ammissione alla frequenza del corso  di
formazione in qualita' di allievo finanziere. 
    4. I documenti, incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di reclutamento.