Art. 6 
 
  Articolazione del concorso: durata e contenuto della prova orale 
 
    1. La procedura concorsuale si articola in  una  prova  orale  di
natura didattico-metodologica  e  nella  successiva  valutazione  dei
titoli. 
    2. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti,
fermi restando gli eventuali tempi  aggiuntivi  di  cui  all'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e consiste nella progettazione di
un'attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione  delle  scelte
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e  di  esempi  di
utilizzo  pratico  delle   Tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato  e
accerta altresi' la conoscenza della lingua straniera di cui ai commi
4 e 5. 
    3. La prova orale per  i  posti  comuni,  distinta  per  i  posti
relativi alla scuola dell'infanzia e  primaria,  ha  per  oggetto  il
programma generale e specifico di  cui  all'allegato  A  del  decreto
ministeriale e valuta la padronanza  delle  discipline  in  relazione
alle  competenze  metodologiche  e  di  progettazione   didattica   e
curricolare,   anche    mediante    l'utilizzo    delle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. 
    4. La prova orale per la scuola dell'infanzia  valuta,  altresi',
l'abilita' di  comprensione  scritta  (lettura)  e  produzione  orale
(parlato) in una  delle  quattro  lingue  comunitarie  tra  francese,
inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2  del  Quadro  comune
europeo di riferimento per  le  lingue.  Al  fine  del  conseguimento
dell'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese, la prova  orale
per la scuola primaria  valuta  l'abilita'  di  comprensione  scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in lingua  inglese  almeno  al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le  lingue  e
la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione
di cui all'art. 9, comma  2  del  decreto  ministeriale  definisce  i
criteri di valutazione delle suddette abilita' linguistiche  e  della
competenza didattica. 
    5. La prova orale per i posti di  sostegno  verte  sul  programma
generale e specifico di cui all'allegato A del decreto  ministeriale,
valuta la competenza del candidato nelle attivita' di  sostegno  agli
allievi  con  disabilita'  volte  alla  definizione  di  ambienti  di
apprendimento,  alla  progettazione  didattica  e   curricolare   per
garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle
possibili potenzialita' e alle differenti tipologie  di  disabilita',
anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e  della
comunicazione. La prova  orale  per  il  sostegno  presso  la  scuola
dell'infanzia valuta  altresi'  l'abilita'  di  comprensione  scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in una  delle  quattro  lingue
comunitarie tra francese,  inglese,  spagnolo  e  tedesco  almeno  al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La
prova  orale  per  il  sostegno  presso  la  scuola  primaria  valuta
l'abilita' di  comprensione  scritta  (lettura)  e  produzione  orale
(parlato) in lingua inglese almeno al livello B2  del  Quadro  comune
europeo di  riferimento  per  le  lingue  e  la  relativa  competenza
didattica speciale.  La  griglia  nazionale  di  valutazione  di  cui
all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i  criteri  di
valutazione delle suddette abilita' linguistiche e  della  competenza
didattica.