Art. 6 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza: a) la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1; b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), punto 2), riferito alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1; c) i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento: 1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso; 2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso. 2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal «Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione del comandante generale n. 225632, in data 20 luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, devono: a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione; b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016; d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo della guardia di finanza»; e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. al Centro di reclutamento in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico. 3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 12, il Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti. 4. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica hanno l'onere di presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, anche se non indicato nella domanda di partecipazione, dei titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell'art. 22 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I candidati che concorrono per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale» devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it la citata documentazione al Centro di reclutamento della Guardia di finanza entro il 10 luglio 2019. I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato nella data di sostenimento delle prove di efficienza fisica, l'amministrazione pubblica che la detiene. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica ovvero, per i soli militari che concorrono per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale», oltre il 10 luglio 2019. 5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2018/2019 dovranno presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2. 6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art. 22, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo. 7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.