Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza: 
      a)  la  relativa  documentazione  caratteristica  deve   essere
chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine  di
presentazione della domanda di  partecipazione  di  cui  all'art.  3,
comma 1; 
      b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il  giudizio
di meritevolezza di cui agli articoli 1,  comma  2,  e  2,  comma  1,
lettera a), punto 2), riferito alla data di scadenza del  termine  di
cui all'art. 3, comma 1; 
      c)   i   Comandi   di   secondo   livello   devono   comunicare
tempestivamente al Centro di reclutamento: 
        1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita  di
uno dei prescritti  requisiti  previsti  all'art.  2,  da  parte  dei
partecipanti al concorso; 
        2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi  durante
lo svolgimento del concorso. 
    2. I dati presenti negli atti matricolari  utili  alla  procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione  direttamente  dal
«Documento unico matricolare»  (D.U.M.).  A  tal  fine  le  strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia  di  finanza
di cui all'allegato 2 delle relative norme  di  attuazione  approvate
con determinazione del comandante generale  n.  225632,  in  data  20
luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, devono: 
      a) provvedere a redigere o a far redigere  uno  dei  prescritti
documenti caratteristici avente come data finale quella  di  scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione; 
      b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 
      c) procedere alla  parifica  dei  relativi  D.U.M.  secondo  le
modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I  Reparto  n.
225647/102, in data 20 luglio 2016; 
      d) far sottoscrivere  agli  stessi  apposita  dichiarazione  di
completezza ex art.  10  norme  di  attuazione  del  «Nuovo  servizio
matricolare del Corpo della guardia di finanza»; 
      e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del  D.U.M.  al
Centro di reclutamento in modo da consentirne la rilevazione  diretta
dall'applicativo informatico. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art.  12,  il
Centro  di  reclutamento  provvede,  tramite  i  reparti  del   Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    4. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza  fisica
hanno l'onere di presentare in tale sede o a mezzo PEC  all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it  i  documenti  in  carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, anche se non indicato nella domanda  di  partecipazione,
dei titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8
al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli  elencati  nell'art.
22 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    I  candidati  che  concorrono  per   i   posti   riservati   agli
appartenenti al Corpo in possesso della  specializzazione  «motorista
navale»    devono    inviare    a    mezzo     PEC,     all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it  la  citata   documentazione   al   Centro   di
reclutamento della Guardia di finanza entro il 10 luglio 2019. 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato nella data di sostenimento delle prove di
efficienza fisica, l'amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  della
prova di efficienza fisica ovvero, per i soli militari che concorrono
per i posti riservati agli appartenenti al Corpo  in  possesso  della
specializzazione «motorista navale», oltre il 10 luglio 2019. 
    5.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2018/2019  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio, ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 2. 
    6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie  finali  di
cui all'art. 22, devono  far  pervenire  a  mezzo  PEC  all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it a pena di decadenza, entro trenta giorni  dalla
data di comunicazione dell'esito del  concorso,  domanda  diretta  al
Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status
per conseguire l'ammissione alla Scuola  ispettori  e  sovrintendenti
della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo. 
    7. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.