Art. 6 Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale. Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: 1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano; 2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea; 3) diritto amministrativo (prova teorica); 4) diritto amministrativo (prova pratica); 5) scienza delle finanze e diritto finanziario. Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in un'unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. Ai fini della valutazione delle prove scritte, ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.