Art. 6 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale. 
    Sono considerati idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  in
entrambe le prove i punteggi minimi previsti dall'art. 4. 
    Le  Commissioni  compilano  le  graduatorie  di  merito  seguendo
l'ordine decrescente di punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia forma le graduatorie finali  sulla  base  delle
graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in  posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane. 
    La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di  mancata
presa di servizio da parte delle persone  classificate  in  posizione
utile all'assunzione, si riserva  la  facolta'  di  coprire  i  posti
rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  le
graduatorie finali dei concorsi entro tre anni dalla rispettiva  data
di approvazione. 
    Le  graduatorie  finali  vengono  pubblicate  sul  sito  internet
www.bancaditalia.it 
    Tale pubblicazione assume valore di notifica a  ogni  effetto  di
legge.