Art. 6 Graduatorie Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito in entrambe le prove i punteggi minimi previsti dall'art. 4. Le Commissioni compilano le graduatorie di merito seguendo l'ordine decrescente di punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane. La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa di servizio da parte delle persone classificate in posizione utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire i posti rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie finali dei concorsi entro tre anni dalla rispettiva data di approvazione. Le graduatorie finali vengono pubblicate sul sito internet www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.