Art. 6 
 
 
    1. Ciascuno dei cinque commissari d'esame dispone di dieci  punti
di merito per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale
e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. 
    2.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito, nelle tre prove  scritte,  un  punteggio  complessivo  di
almeno novanta punti ed un punteggio non inferiore a trenta punti  in
almeno due prove. 
    3. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un  punteggio
complessivo per le prove orali non inferiore a  centottanta  punti  e
non inferiore a trenta punti per almeno cinque materie.