Art. 6 
 
                 Istruttoria delle domande prodotte 
                      dai militari in servizio 
 
    1. Gli enti/reparti che riceveranno  dai  candidati  in  servizio
copia  delle  domande  di  partecipazione  -  cosi'  come  prescritto
all'art.  4,  comma  4  -  dovranno  attenersi  a  quanto   stabilito
nell'allegato A al  presente  bando  e  alle  eventuali  disposizioni
emanate al riguardo dalla DGPM. 
    2. Nei  confronti  dei  militari  in  servizio  l'estratto  della
documentazione di servizio, di  cui  al  modello  in  allegato  B  al
presente bando, deve essere compilato dal proprio comando di corpo in
ogni sua parte alla data di scadenza  del  termine  di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, tenendo presente  che  i
titoli  richiesti  e  da  trascrivere  nel  predetto   modello   sono
specificati nell'allegato A al presente bando, nel paragrafo relativo
ai titoli, e  che  i  titoli  relativi  al  servizio  prestato,  alle
sanzioni disciplinari e all'ultimo  documento  caratteristico  devono
essere riferiti al servizio  in  atto  quale  VFP  1,  mentre  quelli
relativi a: 
      a) titolo di studio; 
      b) missioni in territorio nazionale ed estero; 
      c) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
      d) attestati, brevetti e abilitazioni; 
      e) idoneita' ai corsi formativi iniziali, 
    sono validi anche se non riferiti al periodo  di  servizio  quale
VFP 1, purche',  comunque,  conseguiti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. 
    Nel caso in cui nei riguardi del candidato non sia stato  redatto
alcun  documento  caratteristico  (scheda   valutativa   o   rapporto
informativo),  ma  solo  dichiarazioni  di   mancata   redazione   di
documentazione caratteristica, il comandante dell'ente o  reparto  di
appartenenza dovra' comunque esprimere, in forma libera, un  giudizio
sul servizio  prestato  -  da  allegare  al  sopracitato  modello  in
allegato B - dal  quale  la  commissione  valutatrice  desumera'  gli
elementi necessari per attribuire il relativo punteggio.  Anche  tale
giudizio - chiuso alla data di scadenza del termine di  presentazione
delle domande - dovra' essere sottoscritto dall'interessato. 
    3.  Nell'eventualita'  di  collocamento  in   congedo   in   data
successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione
della procedura concorsuale, il comando di corpo e', comunque, tenuto
a redigere l'estratto della documentazione  di  servizio  di  cui  al
modello in allegato B sulla base della documentazione  matricolare  e
caratteristica  disponibile.  Il  dirigente  del  Servizio  sanitario
ovvero l'ufficiale medico del Servizio sanitario  di  riferimento  e'
tenuto, altresi', a redigere l'attestazione richiesta ai  fini  degli
accertamenti sanitari, cosi'  come  indicato  -  per  i  militari  in
servizio - nell'allegato A al presente bando. Il comando di corpo e',
inoltre, tenuto a comunicare al volontario nel  frattempo  congedato,
presso  il  recapito  indicato  nella  domanda   di   partecipazione,
l'eventuale convocazione presso  il  centro  di  selezione  -  per  i
successivi  accertamenti  e  prove  -  che  sia  comunque   frattanto
pervenuta al comando stesso. 
    4. Ai  fini  della  valutazione  dei  titoli,  i  concorrenti  in
servizio quali VFP 1 che  sono  stati  precedentemente  congedati  da
altra ferma prefissata di un anno devono produrre copia per  immagine
(file in formato PDF) dell'estratto della documentazione di  servizio
relativo al precedente  servizio  svolto  in  qualita'  di  VFP  1  e
rilasciato all'atto del collocamento in congedo. Cio' dovra' avvenire
effettuandone il caricamento (upload) nel proprio profilo nel portale
dei concorsi, secondo le istruzioni e nella  finestra  temporale  che
saranno resi noti con le modalita' indicate nel precedente art. 5. 
    La mancata produzione  nei  termini  sopraindicati  dell'estratto
della documentazione di servizio di cui al presente comma comportera'
la mancata valutazione dei relativi titoli. 
    5. Se il concorrente in servizio ritiene di essere in possesso di
titoli valutabili ai sensi  del  successivo  art.  12,  comma  5  non
riportati nella documentazione matricolare  e  caratteristica  e  non
immediatamente    disponibili,     potra',     sotto     forma     di
autocertificazione, utilizzando il modello in allegato C al  presente
bando, comunicarli al comando di  corpo,  tenendo  presente  che,  in
questo caso, sara'  sottoposto,  da  parte  dell'ente  o  reparto  di
appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora da tale controllo emerga
la  mancata  veridicita'  del  contenuto  della   dichiarazione,   il
dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti   per
effetto della dichiarazione  non  veritiera,  fermo  restando  quanto
previsto in  materia  di  responsabilita'  penale  dall'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    6. L'ente o reparto di appartenenza dovra' comunicare alla DGPM i
nominativi dei concorrenti che si trovano  nelle  condizioni  di  cui
all'art.  1,  comma  8,  nonche'  inoltrare  alla  DGPM   stessa   la
dichiarazione del comando di corpo attestante  la  sussistenza  delle
condizioni richieste dal citato art. 1, comma 8.