Art. 6 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda, eccettuato  il  requisito  di  appartenenza  alla  categoria
indicata nell'art. 1, comma 2, n. 8), del presente bando. 
    2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso con
riserva   di   accertamento   dei   requisiti   richiesti   per    la
partecipazione; l'esclusione dal concorso per difetto  dei  requisiti
prescritti o per tardiva presentazione dell'istanza di partecipazione
puo' essere  disposta  in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  dell'autorita'  delegata,
sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.