Art. 6 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento dei concorsi. 2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare esaminatori esperti per le prove facoltative di lingua. 3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice puo' articolarsi in sottocommissioni, ai sensi dell'art. 3 del regolamento dei concorsi.