Art. 6 Documentazione 1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti nonche': a) il rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 2. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12, consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio e/o preferenziali previsti, rispettivamente, dall'allegato 7 e dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2019@pec.gdf.it In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica l'amministrazione pubblica che la detiene. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento della prova di efficienza fisica. 3. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione. 4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.