Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1.  La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con   successivo
decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi. 
    2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare esaminatori esperti
per le prove facoltative di lingua. 
    3.  Per  la  correzione  delle  prove  scritte,  la   Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni, ai sensi dell'art.
3 del Regolamento dei concorsi.