Art. 6 
 
 
                          Riserva di posti 
 
 
    1. In favore dei volontari in  ferma  breve  e  ferma  prefissata
delle Forze  armate,  congedati  senza  demerito  ovvero  durante  il
periodo di rafferma, nonche' dei volontari  in  servizio  permanente,
nonche' degli ufficiali di complemento  in  ferma  biennale  e  degli
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito  la
ferma contratta, e' riservato il 30  per  cento  dei  posti  messi  a
concorso, ai sensi e per gli effetti  dell'art.  24,  commi  4  e  5,
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli  articoli
678 e 1014, decreto legislativo n. 66/2010. 
    2. Nelle richieste di avviamento, i  Segretariati  regionali  del
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo
indicano i posti riservati ai lavoratori ai sensi delle  norme  sopra
richiamate. 
    3. I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma  1
devono produrre  ai  Centri  per  l'impiego  apposita  certificazione
rilasciata dagli organi militari competenti. 
    4. I Centri per l'impiego territorialmente competenti annotano il
titolo a fianco dei nomi dei candidati interessati nella  graduatoria
degli iscritti nelle liste di collocamento. 
    5. Alla copertura dei posti oggetto di riserva, eventualmente non
ricoperti, si provvede con candidati da  assumere  con  le  procedure
previste dal presente avviso.