Art. 6 Riserva di posti 1. In favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari in servizio permanente, nonche' degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e' riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 4 e 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli articoli 678 e 1014, decreto legislativo n. 66/2010. 2. Nelle richieste di avviamento, i Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo indicano i posti riservati ai lavoratori ai sensi delle norme sopra richiamate. 3. I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 devono produrre ai Centri per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti. 4. I Centri per l'impiego territorialmente competenti annotano il titolo a fianco dei nomi dei candidati interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento. 5. Alla copertura dei posti oggetto di riserva, eventualmente non ricoperti, si provvede con candidati da assumere con le procedure previste dal presente avviso.