Art. 6 
 
 
    1. La prova orale consiste nella discussione di  un  tema  avente
per oggetto una contestazione giudiziale, nella  quale  il  candidato
dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni superiori. 
    2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il
tema. 
    3. La prova orale e' pubblica e deve durare non  meno  di  trenta
minuti per ciascun candidato.