Art. 6 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    1. Le commissioni giudicatrici  sono  nominate  con  decreti  dei
dirigenti preposti ai competenti USR,  secondo  le  modalita'  e  nel
rispetto dei requisiti definiti agli articoli 13, 14, 15, 16, 17,  18
nonche' all'art. 20, comma 2, del Decreto Ministeriale.