Art. 6 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' e nel rispetto dei requisiti definiti agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 nonche' all'art. 20, comma 2, del Decreto Ministeriale.