Art. 6. Prova preselettiva 1. Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di una prova preselettiva. 2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed Esami» - del 24 marzo 2009 sara' data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita' relative alla prova preselettiva. 3. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 4. L'assenza alla predetta prova comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia stata la causa che l'ha determinata. 5. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente automobilistica; c) passaporto; d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato; e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, a livello di istruzione della scuola dell'obbligo, vertenti su: storia d'Italia dal 1861, geografia d'Italia e d'Europa, letteratura italiana dal 1800, educazione civica, aritmetica, geometria, comprensione del testo e logica. (allegato A) 7. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come introdotto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. 8. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. 9. I candidati classificatisi nei primi 10000 posti della graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 10000° posto, saranno ammessi alla successiva prova di esame. 10. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. 11. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 12. Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5.