Art. 6.
                            Preselezione

   Le  prove di esame, qualora il numero di domande di partecipazione
valide  pervenute  sia superiore a 1 00, potranno essere precedute da
test   preselettivi,  consistenti  in  quesiti  a  risposta  multipla
concernenti  le  materie  oggetto  di esame, da risolvere in un tempo
predeterminato.
   Per  poter  essere  ammessi  a  sostenere  la prova preselettiva i
candidati   dovranno   essere   muniti   di   idoneo   documento   di
identificazione  valido a norma di legge. L'assenza o il ritiro dalla
preselezione comporta l'esclusione dal concorso.
   Saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove  del concorso i primi 50
candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di preselezione.
Saranno   altresi'   ammessi   i   candidati  classificati  ex  aequo
nell'ultima posizione utile.
   Il  punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre, in
alcun modo, alla votazione finale di merito.
   Nel  caso  si proceda alla suddetta preselezione il calendario per
l'espletamento  della  stessa  sara' reso noto mediante pubblicazione
sulla  Gazzetta  Ufficiale - 4ยช Serie Speciale, Concorsi ed Esami del
primo  martedi' successivo al quarantesimo giorno dalla pubblicazione
del presente Bando.