Art. 6. Preselezione Le prove di esame, qualora il numero di domande di partecipazione valide pervenute sia superiore a 1 00, potranno essere precedute da test preselettivi, consistenti in quesiti a risposta multipla concernenti le materie oggetto di esame, da risolvere in un tempo predeterminato. Per poter essere ammessi a sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di identificazione valido a norma di legge. L'assenza o il ritiro dalla preselezione comporta l'esclusione dal concorso. Saranno ammessi a sostenere le prove del concorso i primi 50 candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione. Saranno altresi' ammessi i candidati classificati ex aequo nell'ultima posizione utile. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre, in alcun modo, alla votazione finale di merito. Nel caso si proceda alla suddetta preselezione il calendario per l'espletamento della stessa sara' reso noto mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4ยช Serie Speciale, Concorsi ed Esami del primo martedi' successivo al quarantesimo giorno dalla pubblicazione del presente Bando.