Art. 6.
                      Commissione esaminatrice
   1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto,
ai sensi dell'art. 3 Reg. conc.
   2.  La Commissione puo' aggregare esaminatori esperti per le prove
di lingua e per le prove tecniche.
   3.   Per   la  correzione  delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.