Art. 7.

Indicazione  degli idonei accertamento della regolarita' degli atti e
                           nomina in ruolo

    Al   termine   dei  lavori  la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente il nome del vincitore, per il
posto bandito. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali
delle  singole  riunioni,  dei  quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione fmale dei lavori svolti.
    Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati.  Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro
il  predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione  per  la  regolarizzazione,  stabilendone  il termine. La
relazione finale e' pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica e resa
pubblica per via telematica.