Art. 7. Indicazione degli idonei accertamento della regolarita' degli atti e nomina in ruolo Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente il nome del vincitore, per il posto bandito. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione fmale dei lavori svolti. Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. La relazione finale e' pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica per via telematica.