Art. 7. La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame, tenuto conto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori e' approvata con decreto rettorale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sara' pubblicata mediante affissione all'albo dell'Universita' degli studi di Brescia presso uffici amministrativi, piazza Mercato n. 15 - Brescia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso. Si fa presente che la presa di servizio del vincitore sara' condizionata al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto di lavoro individuale i vincitori debbono presentare, a pena di esclusione, i sotto elencati documenti, in una delle seguenti forme: 1) originale o copia autenticata, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo; 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione su appositi mo-duli predisposti da questa amministrazione (per tutti i documenti tranne per quello al punto e) che dovra' essere prodotto in originale). In quest'ultimo caso, resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da' luogo all'equiparazione o certificato comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici. I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono presentare certificato di godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; c) titolo di studio posseduto prescritto dall'art. 2 del presente bando; d) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile; e) certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario della ASL o da un medico militare da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre; f) fotografia recente del candidato con firma autenticata. I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di trenta giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro, i seguenti documenti: titolo di studio (ad eccezione del personale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria che partecipa ai sensi dell'art. 84, terzo comma, della legge n. 312/1980), certificato medico e una copia dello stato matricolare e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito. I documenti o le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, di cui alle lettere a) e b) del presente articolo dovranno altresi' attestare che l'interessato era in possesso dei requisiti prescritti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Valendosi dei principi di semplificazione contenuti nella legge 4 gennaio 1968, n. 15 e 15 maggio 1997, n. 127, ed ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1994, n. 281, questa amministrazione richiedera' d'ufficio, solamente per i cittadini italiani, alla competente Procura della Repubblica, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi penali pendenti. I documenti di cui alle lettere a), b) ed e), se prodotti nelle forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito ad esibirli. Tutti i documenti, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio insanabile.