Art. 7. Formazione graduatoria di merito Con decreto rettorale sara' approvata la graduatoria, tenendo conto dei titoli che danno diritto a preferenza a parita' di merito, nonche' delle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che sara' immediatamente efficace. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, che abbiano conseguito l'idoneita', saranno inclusi nella graduatoria fra i vincitori, purche' ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio. La graduatoria di merito verra' pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Parma, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta pubblicazione. Dal giorno della pubblicazione di detto avviso sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.