Art. 7.

                  Formazione graduatoria di merito

    Con  decreto  rettorale  sara'  approvata la graduatoria, tenendo
conto  dei titoli che danno diritto a preferenza a parita' di merito,
nonche' delle riserve previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che
sara' immediatamente efficace.
    I   candidati  appartenenti  a  categorie  previste  dalla  legge
2 aprile  1968  n. 482,  che  abbiano conseguito l'idoneita', saranno
inclusi   nella   graduatoria  fra  i  vincitori,  purche'  ai  sensi
dell'art. 19  della  predetta  legge n. 482, risultino iscritti negli
appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e
della  massima  occupazione  e  risultino  disoccupati sia al momento
della  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
    La   graduatoria  di  merito  verra'  pubblicata  sul  Bollettino
ufficiale  dell'Universita'  degli  studi  di Parma, con avviso sulla
Gazzetta  Ufficiale  dell'avvenuta  pubblicazione.  Dal  giorno della
pubblicazione  di  detto  avviso  sulla Gazzetta Ufficiale decorre il
termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  dei  vincitori rimane efficace per un termine di
diciotto   mesi   dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione  per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e   che   successivamente  ed  entro  tale  data  dovessero  rendersi
disponibili.  Non  si  da'  luogo  a  dichiarazioni  di  idoneita' al
concorso.