Art. 7. Preferenze a parita' di merito I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al rettore dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - 41100 Modena, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva. E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati documenti una autocertificazione ai sensi del l'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 di cui viene riportato uno schema esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando. E' altresi' facolta' del candidato presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403), di cui viene riportato uno schema esemplificativo in calce all'allegato 1 del presente bando; detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere corredata della fotocopia dei documenti che si intende far valere. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati, e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Art. 8. Formazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 6 e della votazione conseguita nella prova orale. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove d'esame pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. E' dichiarato vincitore, nel limite del posto messo a procedura selettiva, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata secondo i criteri sopra specificati. La graduatoria di merito, unitamente a quella del vincitore della procedura selettiva, e' approvata con decreto del rettore e del direttore amministrativo di questo Ateneo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria del vincitore sara' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria del vincitore rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per l'eventuale copertura di posti per i quali la procedura selettiva e' stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla procedura selettiva. Al fine di garantire un'immediata pubblicita' della suddetta graduatoria, la stessa verra' altresi' affissa, per un periodo non inferiore a trenta giorni, all'albo ufficiale dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia - sede di Modena, via Universita' n. 4 -Modena.