Art. 7. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalita' di gestione dell'avviso di incarico e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unita' interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze. Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovra' manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.