Art. 7.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  la  S.O.  politiche  del  personale  -  U.O. concorsi, per le
finalita'  di  gestione  dell'avviso  di  incarico e saranno trattati
presso   una   banca   dati   automatizzata   anche   successivamente
all'instaurazione  del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   unita'  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
responsabile  dell'U.O.  concorsi  ed  assunzioni,  del  responsabile
dell'U.O.   trattamento   giuridico   e  del  responsabile  dell'U.O.
trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.
    Il  candidato  nel  testo  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso  dovra'  manifestare  il  consenso  al  trattamento dei dati
personali.