Art. 7.

                          Titoli di merito

    1.  Le  commissioni  esaminatrici  di  cui  al  precedente art. 5
valuteranno,  per  i  concorsi  di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettere  a)  e  b),  i seguenti titoli di merito, per i quali avranno
complessivamente  a  disposizione  un  punteggio  massimo di 30 punti
cosi' ripartiti:
      a) per i titoli di servizio: fino a 26 punti.
    Sara'   valutato   il   complesso   delle   qualita'  militari  e
professionali  del  candidato, desumibili dai documenti matricolari e
caratteristici,   acquisite  negli  anni  di  servizio  da  ufficiale
dell'Aeronautica militare.
    Inoltre, per i candidati al concorso di cui al precedente art. 1,
comma  1, lettera a), dette qualita', in particolare le qualifiche di
pilotaggio  possedute  con  il  livello  addestrativo  raggiunto come
pilota militare, saranno desunte dal libretto di volo;
      b) per i titoli di studio: fino a 4 punti.
    Saranno  valutati  i  seguenti  titoli  di studio, ai quali sara'
attribuito il punteggio in corrispondenza di ciascuno indicato:
      2 punti per uno o piu' diplomi di laurea;
      1 punto per uno o piu' diplomi universitari;
      0,5  punti  per  il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado conseguito negli istituti O.N.F.A. o nelle scuole militari;
      0,5  punti  per  uno o piu' diplomi di istruzione secondaria di
secondo   grado   posseduti  in  aggiunta  a  quello  prescritto  per
l'ammissione  ai  concorsi  di  cui  al  precedente  art. 1, comma 1,
lettere a) e b).
    Detti  titoli  devono  essere posseduti alla data di scadenza del
termine  di presentazione delle domande ed essere stati espressamente
indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
    2.   I   titoli  di  merito  saranno  valutati  dalle  rispettive
commissioni  esaminatrici  dopo la prova scritta di cui al precedente
art. 6 e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.