Art. 7. Titoli di merito 1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 5 valuteranno, per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), i seguenti titoli di merito, per i quali avranno complessivamente a disposizione un punteggio massimo di 30 punti cosi' ripartiti: a) per i titoli di servizio: fino a 26 punti. Sara' valutato il complesso delle qualita' militari e professionali del candidato, desumibili dai documenti matricolari e caratteristici, acquisite negli anni di servizio da ufficiale dell'Aeronautica militare. Inoltre, per i candidati al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dette qualita', in particolare le qualifiche di pilotaggio possedute con il livello addestrativo raggiunto come pilota militare, saranno desunte dal libretto di volo; b) per i titoli di studio: fino a 4 punti. Saranno valutati i seguenti titoli di studio, ai quali sara' attribuito il punteggio in corrispondenza di ciascuno indicato: 2 punti per uno o piu' diplomi di laurea; 1 punto per uno o piu' diplomi universitari; 0,5 punti per il diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito negli istituti O.N.F.A. o nelle scuole militari; 0,5 punti per uno o piu' diplomi di istruzione secondaria di secondo grado posseduti in aggiunta a quello prescritto per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b). Detti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed essere stati espressamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 2. I titoli di merito saranno valutati dalle rispettive commissioni esaminatrici dopo la prova scritta di cui al precedente art. 6 e prima che si proceda alla correzione degli elaborati.