Art. 7.

                   Preferenza a parita' di merito

    I  concorrenti  che  abbiano  superato  la  prova  finale  e  che
intendano  far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di
precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore
dell'Universita' di Cagliari entro il termine di quindici giorni, che
decorre  dal  giorno  successivo  a quello di cui i singoli candidati
avranno  sostenuto  la  prova  stessa,  i  documenti,  redatti  nelle
prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.
    Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui
sopra,  quale  ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato,
comporta   l'inapplicabilita'   al   candidato  stesso  dei  benefici
conseguiti   all'attuale  possesso  di  titoli  di  precedenza  o  di
preferenza nella graduatoria.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
       1) gli insigniti di medaglie al valor militare;
       2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
       3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
       4) i  mutilati  e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
       5) gli orfani di guerra;
       6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
       7) gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
       8) i feriti in combattimento;
       9) gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa;
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  di  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
      17) coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18) i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla  minore  eta'  del  candidato,  ai  sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.