Art. 7. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto interdirigenziale, sara' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sara' presieduta da un ufficiale del corpo di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica preliminare costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici dell'Esercito, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri; d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri; e) sottocommissione per l'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei candidati al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un ufficiale superiore in servizio presso l'Accademia del corpo e due ufficiali esperti selettori, e da un laureato in psicologia. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico. Per la valutazione delle prove di esame dei candidati che sosterranno gli esami in lingua tedesca la competente sottocommissione puo' avvalersi altresi' di ufficiali del corpo qualificati interpreti od in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. Il comando generale provvedera' alla eventuale costituzione di comitati di vigilanza che collaboreranno con la sottocommissione indicata alla lettera d) del presente articolo nello svolgimento della prova preliminare e della prova scritta.