Art. 7.

     Idoneita' e formazione della graduatoria di merito - Nomina

    La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito del
concorso secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito tenuto
conto  sia  del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, sia
della  votazione  riportata  nella  prova  orale, con l'osservanza, a
parita'  di  punteggio,  della  preferenza  prevista  alla lettera f)
dell'art. 3 del presente bando.
    La   graduatoria   sara'   pubblicata  nel  bollettino  ufficiale
dell'A.I.M.A.;  di  tale  pubblicazione  sara'  data notizia mediante
avviso  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.  Dalla  data  di  pubblicazione  dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
    I  candidati  nominati dovranno prestare servizio di prova per la
durata di sei mesi.
    Nel  caso  di  rinuncia  o di decadenza dalla nomina di candidati
vincitori,  l'amministrazione  potra'  procedere alla nomina di altro
candidato secondo l'ordine della relativa graduatoria concorsuale.