Art. 7. Documentazione I vincitori della selezione pubblica dovranno presentare, entro il termine indicato nella lettera raccomandata di cui all'art. 6, i seguenti documenti rilasciati ai sensi delle disposizioni vigenti: 1. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti nel presente bando di concorso. Nella dichiarazione dovra' essere specificato che i requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; 2. certificato medico, rilasciato da un medico dell'unita' sanitaria locale o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale la selezione si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso una struttura pubblica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego al quale il concorso si riferisce. Per i candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati il certificato medico deve essere rilasciato dall'unita' sanitaria locale di appartenenza dell'interessato e deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. La capacita' lavorativa dei portatori di handicap e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori della selezione pubblica. La mancata consegna della documentazione di rito, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa implica la decadenza dalla nomina.