Art. 7.

                           Documentazione

    I  vincitori  della selezione pubblica dovranno presentare, entro
il  termine  indicato nella lettera raccomandata di cui all'art. 6, i
seguenti documenti rilasciati ai sensi delle disposizioni vigenti:
      1. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, dalla
quale  risulti il possesso dei requisiti richiesti nel presente bando
di  concorso.  Nella  dichiarazione  dovra'  essere specificato che i
requisiti  prescritti  erano  posseduti  alla  data  di  scadenza del
termine  utile  per  la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione;
      2.  certificato  medico,  rilasciato  da  un medico dell'unita'
sanitaria  locale  o  da  un  medico  militare in servizio permanente
effettivo,  dal  quale  risulti che il candidato possiede l'idoneita'
fisica  al  servizio  continuativo  ed  incondizionato all'impiego al
quale  la  selezione si riferisce. Nel certificato, completo dei dati
anagrafici,  debbono  essere  precisati  gli  estremi  dell'attestato
comprovante   gli   eseguiti  accertamenti  sierologici  del  sangue,
prescritti   dall'art. 7  della  legge  25 luglio  1956,  n. 837,  ed
effettuati  presso  una  struttura pubblica. Qualora il candidato sia
affetto  da  qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare
menzione  con  la  dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma
l'attitudine  dell'aspirante  stesso all'impiego al quale il concorso
si  riferisce.  Per  i  candidati  mutilati  e  invalidi di guerra ed
assimilati  il  certificato medico deve essere rilasciato dall'unita'
sanitaria  locale  di appartenenza dell'interessato e deve contenere,
oltre   ad   una   esatta   descrizione  della  natura  e  del  grado
dell'invalidita',   nonche'   delle   condizioni  attuali  risultanti
dall'esame  obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire
di  pregiudizio  alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro
ed  alla  sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le
mansioni  dell'impiego per il quale concorre. La capacita' lavorativa
dei  portatori  di  handicap  e'  accertata  dalla commissione di cui
all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i candidati vincitori della selezione pubblica.
    La  mancata  consegna  della  documentazione  di rito, il mancato
completamento  della documentazione o l'omessa regolarizzazione della
stessa implica la decadenza dalla nomina.