Art. 7. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei nella prova prevista dal precedente articolo 6, saranno convocati presso il centro aeromedico per la selezione psicofisiologica dell'istituto medico legale dell'aeronautica militare di Roma, ubicato presso l'aeroporto militare di Guidonia (Roma), nel giorno reso noto nella lettera o telegramma di convocazione, per l'accertamento, a cura della Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), del possesso del requisito dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, previsto dalla normativa vigente citata nelle premesse. 2. Il suddetto accertamento, in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria di cui al successivo articolo 9, avverra' non oltre la data di inizio del tirocinio psico-attitudinale. I concorrenti che alla data predetta non avranno potuto, per un qualsiasi motivo, riportare il prescritto giudizio di idoneita' non saranno ammessi a proseguire le selezioni. 3. I concorrenti dovranno consegnare, all'atto della presentazione al Centro Aeromedico per l'effettuazione degli accertamenti sanitari i seguenti documenti: certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica attestante la recente effettuazione (non oltre tre mesi) dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici sia anticorpali. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari; certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico Sportiva Italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari; eventuali referti di esami radiografici del torace, del rachide in toto e dei seni paranasali, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tali esami strumentali presso organi sanitari militari o strutture pubbliche entro i tre mesi precedenti la data della visita medica. 4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, secondo il protocollo diagnostico previsto nell'allegato "D" che costituisce parte integrante del presente decreto. Detto protocollo prevede, fra l'altro, l'effettuazione dell'esame radiografico del torace, del rachide in toto e dei seni paranasali. Detti esami saranno effettuati solo qualora i concorrenti non producano all'atto della presentazione presso il Centro Aeromedico i relativi referti, come indicato nel precedente comma 3, terzo alinea. 5. I concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire i referti degli esami radiografici di cui al comma precedente dovranno produrre, al solo fine della effettuazione, in piena sicurezza, degli esami medesimi un test di gravidanza, di data non anteriore a giorni cinque rispetto alla data di presentazione che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza di detto referto, la concorrente dovra', al fine sopraindicato, essere sottoposta al test di gravidanza. In caso di positivita' del test di gravidanza la Commissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, citato nelle premesse, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 6. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti e comunque entro i successivi 30 giorni la Commissione non esprimera' alcun giudizio. Essa fissera' la data sotto la quale i concorrenti dovranno ripresentarsi per essere sottoposti ad accertamenti sanitari, entro il termine massimo sopraindicato, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Resta comunque fermo quanto indicato al riguardo nel precedente comma 2. 7. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 2, 5 e 6, la predetta Commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: "idoneo all'ammissione al corso di pilotaggio aereo quale allievo ufficiale pilota di complemento"; "non idoneo all'ammissione al corso di pilotaggio aereo quale allievo ufficiale pilota di complemento", con indicazione del motivo. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso. 8. I concorrenti giudicati "non idonei" potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - sezione reclutamento - via Domiziana s.n.c. - 80078 Pozzuoli (NA), improrogabilmente entro il 10o giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita' allo scopo di essere sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta Accademia aeronautica a mezzo fax (081/197355083). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopra indicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dal Comando dell'Accademia aeronautica la relativa comunicazione. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si intendera' confermato. 9. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 8, in caso di accoglimento dell'istanza, sara' espresso dalla Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio espresso da detta Commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 10. Gli esiti degli accertamenti sanitari nonche' quelli degli ulteriori accertamenti sanitari dovranno essere trasmessi, entro il terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi, al Comando dell'Accademia aeronautica, che ne curera' il successivo immediato inoltro alla Direzione Generale per il personale militare.