Art. 7.

                        Accertamenti sanitari

    1.  I  concorrenti  risultati  idonei  nella  prova  prevista dal
precedente  articolo 6, saranno convocati presso il centro aeromedico
per   la   selezione  psicofisiologica  dell'istituto  medico  legale
dell'aeronautica   militare   di  Roma,  ubicato  presso  l'aeroporto
militare  di  Guidonia  (Roma),  nel giorno reso noto nella lettera o
telegramma   di   convocazione,  per  l'accertamento,  a  cura  della
Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), del
possesso  del  requisito  dell'idoneita'  ai  servizi  di navigazione
aerea, previsto dalla normativa vigente citata nelle premesse.
    2.  Il suddetto accertamento, in relazione ai tempi necessari per
la  definizione  della  graduatoria  di cui al successivo articolo 9,
avverra'    non    oltre    la   data   di   inizio   del   tirocinio
psico-attitudinale.
    I  concorrenti  che alla data predetta non avranno potuto, per un
qualsiasi  motivo,  riportare il prescritto giudizio di idoneita' non
saranno ammessi a proseguire le selezioni.
    3.    I   concorrenti   dovranno   consegnare,   all'atto   della
presentazione   al   Centro   Aeromedico  per  l'effettuazione  degli
accertamenti sanitari i seguenti documenti:
      certificato  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria pubblica
attestante   la   recente   effettuazione   (non   oltre   tre  mesi)
dell'accertamento  per  i  markers dell'epatite B e C, sia antigenici
sia  anticorpali.  La  mancata  presentazione  di  detto  certificato
determinera'  la  non  ammissione  del  concorrente agli accertamenti
sanitari;
      certificato  di  idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per
l'atletica  leggera  in  corso  di  validita',  rilasciato  da medici
appartenenti  alla  Federazione  Medico  Sportiva  Italiana ovvero da
strutture  sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano
in  tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.  La mancata presentazione di detto certificato determinera' la
non ammissione del concorrente agli accertamenti sanitari;
      eventuali referti di esami radiografici del torace, del rachide
in   toto   e  dei  seni  paranasali,  per  coloro  che  siano  stati
eventualmente  sottoposti  a  tali  esami  strumentali  presso organi
sanitari  militari  o strutture pubbliche entro i tre mesi precedenti
la data della visita medica.
    4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle
condizioni   del   soggetto  al  momento  della  visita,  secondo  il
protocollo  diagnostico  previsto  nell'allegato  "D" che costituisce
parte integrante del presente decreto.
    Detto protocollo prevede, fra l'altro, l'effettuazione dell'esame
radiografico  del  torace, del rachide in toto e dei seni paranasali.
Detti  esami  saranno  effettuati  solo  qualora  i  concorrenti  non
producano  all'atto della presentazione presso il Centro Aeromedico i
relativi referti, come indicato nel precedente comma 3, terzo alinea.
    5.  I  concorrenti di sesso femminile che non dovessero esibire i
referti  degli esami radiografici di cui al comma precedente dovranno
produrre, al solo fine della effettuazione, in piena sicurezza, degli
esami  medesimi un test di gravidanza, di data non anteriore a giorni
cinque rispetto alla data di presentazione che escluda la sussistenza
di  detto  stato. In assenza di detto referto, la concorrente dovra',
al fine sopraindicato, essere sottoposta al test di gravidanza.
    In  caso di positivita' del test di gravidanza la Commissione non
potra'  procedere  agli accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto
ministeriale  4 aprile  2000, citato nelle premesse, secondo il quale
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
    6.  Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari  venissero  riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute
di  recente  insorgenza  e  di presumibile breve durata, per le quali
risultasse  scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,
tale  da  lasciar  prevedere  il  possibile  recupero  dei  requisiti
richiesti  in tempi contenuti e comunque entro i successivi 30 giorni
la  Commissione  non esprimera' alcun giudizio. Essa fissera' la data
sotto  la  quale  i  concorrenti  dovranno  ripresentarsi  per essere
sottoposti   ad  accertamenti  sanitari,  entro  il  termine  massimo
sopraindicato,  per  verificare  l'eventuale  recupero dell'idoneita'
fisica.   Resta  comunque  fermo  quanto  indicato  al  riguardo  nel
precedente comma 2.
    7.  Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 2, 5 e 6, la
predetta   Commissione,   seduta   stante,   comunichera'  a  ciascun
concorrente  l'esito  degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il
verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
      "idoneo  all'ammissione  al  corso  di  pilotaggio  aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento";
      "non  idoneo  all'ammissione al corso di pilotaggio aereo quale
allievo ufficiale pilota di complemento", con indicazione del motivo.
    Il  giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto,  i  concorrenti  giudicati "non idonei" saranno esclusi dal
concorso.
    8.  I  concorrenti  giudicati  "non  idonei"  potranno, tuttavia,
spedire   con   lettera   raccomandata   al   Comando  dell'Accademia
aeronautica - Ufficio concorsi - sezione reclutamento - via Domiziana
s.n.c. -  80078  Pozzuoli (NA), improrogabilmente entro il 10o giorno
successivo  alla data degli accertamenti sanitari, specifica istanza,
corredata  di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria
pubblica,  relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio
di  non  idoneita'  allo  scopo  di  essere  sottoposti  ad ulteriori
accertamenti  sanitari. Dette istanze dovranno essere anticipate alla
predetta Accademia aeronautica a mezzo fax (081/197355083).
    Non  saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione   ovvero  spedite  oltre  i  termini  perentori  sopra
indicati.
    In  caso  di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
dal Comando dell'Accademia aeronautica la relativa comunicazione.
    In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il giudizio
di  non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato.
    9. Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei concorrenti di cui al
precedente  comma  8,  in  caso  di  accoglimento dell'istanza, sara'
espresso  dalla Commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera c),  a  seguito  di valutazione della documentazione allegata
all'istanza  di ulteriori accertamenti, ovvero, qualora necessario, a
seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
    Il   giudizio   espresso  da  detta  Commissione  e'  definitivo.
Pertanto,  i  concorrenti  giudicati non idonei anche a seguito della
valutazione   sanitaria   o  degli  ulteriori  accertamenti  sanitari
disposti,  nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno
esclusi dal concorso.
    10. Gli  esiti  degli  accertamenti sanitari nonche' quelli degli
ulteriori  accertamenti  sanitari dovranno essere trasmessi, entro il
terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti medesimi,
al  Comando  dell'Accademia aeronautica, che ne curera' il successivo
immediato inoltro alla Direzione Generale per il personale militare.