Art. 7. Formazione ed approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze o precedenze di cui all'articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, riconosciute alle categorie di seguito riportate: 1) insigniti di medaglia al valor militare; 2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) orfani di guerra; 6) orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) feriti in combattimento; 9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma e rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata dalla piu' giovane eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191). Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con l'osservanza delle norme contenute nel succitato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso e secondo l'ordine decrescente della graduatoria di merito, i vincitori saranno chiamati a scegliere la sede universitaria di servizio. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con provvedimento amministrativo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale delle tre universita'. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.