Art. 7.

            Formazione ed approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  del  punteggio  complessivo riportato da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a parita' di punti, delle preferenze o precedenze
di  cui  all'articolo  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
n. 487/1994, riconosciute alle categorie di seguito riportate:
      1) insigniti di medaglia al valor militare;
      2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  mutilati  ed  invalidi  per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) orfani di guerra;
      6) orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel  settore pubblico e
privato;
      8) feriti in combattimento;
      9)  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)   figli   dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  coniugati  e  i  non  coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma e rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
    A  parita'  di  merito  e di titoli, la preferenza e' determinata
dalla piu' giovane eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191).
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di  merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame  e  del  punteggio  riportato  nella valutazione dei titoli con
l'osservanza  delle  norme contenute nel succitato art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
    Nei  limiti dei posti complessivamente messi a concorso e secondo
l'ordine decrescente della graduatoria di merito, i vincitori saranno
chiamati a scegliere la sede universitaria di servizio.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,   e'  approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'
immediatamente efficace.
    La  graduatoria  sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale delle tre universita'. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso decorre il termine per eventuali impugnative.