Art. 7.

                         Titoli - Colloquio

    La  commissione  adotta  preliminarmente i criteri di valutazione
prima  di  aver  preso  visione  della  documentazione presentata dai
candidati.
    Le categorie dei titoli valutabili sono le seguenti:
      a) titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
      b) svolgimento  di una documentata attivita' nel settore di cui
all'art. 2, lettera c);
      c) altri titoli pertinenti.
    Ai  candidati ammessi al colloquio e' data comunicazione del voto
conseguito nella valutazione dei titoli.
    Il   colloquio   vertera'   sulle   conoscenze   e/o   esperienze
professionali di cui all'art. 2, lettera c).
    Per  i  cittadini  appartenenti  ad  uno degli Stati membri della
Unione  europea,  il  colloquio tendera' anche all'accertamento della
conoscenza della lingua italiana.
    Per il superamento del colloquio il candidato dovra' riportare la
votazione minima di 42/60.
    Al  termine  della  seduta  relativa  al colloquio la commissione
esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati con l'indicazione della
votazione   da   ciascuno   riportata  in  tale  prova,  elenco  che,
sottoscritto  dal  presidente  e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.