Art. 7.

                           Prove di esame

    Alle  prove  d'esame e' riservata una valutazione pari al 70% del
punteggio totale.
    Gli  esami  consisteranno  in  due  prove  scritte  di cui una di
contenuto  teorico  pratico,  una prova orale secondo quanto previsto
dal seguente programma di esame:
      prima prova (scritta): diritto privato;
      seconda  prova  (scritta  a contenuto teorico-pratico): diritto
amministrativo e/o costituzionale.
      prova orale: sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche'
contabilita'  di  Stato,  sulla  legislazione  universitaria  e sullo
statuto dell'I.U.O.
    Accertamento della conoscenza della lingua straniera.
    Accertamento   della  conoscenza  della  lingua  italiana  per  i
cittadini di altro Stato dell'Unione europea.
    Il   diario   delle   prove   scritte   sara'   affisso  all'albo
dell'istituto  non  meno  di  15 giorni prima dello svolgimento delle
prove scritte e pubblicato mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Tale  comunicazione  avra' valore di notifica a tutti gli effetti
e,  pertanto,  i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione  di  esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi,
senza  alcun ulteriore preavviso, all'indirizzo nei giorni e nell'ora
di cui e' stata data pubblicazione attraverso i suddetti mezzi.
    Alla   prova  orale  saranno  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno
24,5/35.
    Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto
delle  date  indicate,  sara'  cura  dell'amministrazione  comunicare
secondo  le  modalita' su esplicate eventuali variazioni del predetto
calendario.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove i candidati dovranno
essere  muniti  di  idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento,
nel rispetto della normativa attualmente vigente.
    Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara'  data  comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle
prove scritte e della valutazione dei titoli non meno di venti giorni
prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
    La  prova  orale  si  intende superata solo da quei candidati che
abbiano riportato una votazione minima di 24,5/35.
    Le  sedute  della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
    Al   termine   di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione  giudicatrice  formera'  l'elenco dei candidati esaminati
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
    L'elenco  sottoscritto  dal  presidente  e  dal  segretario della
commissione  sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di
esame.
    La  valutazione  complessiva e' determinata sommando la media dei
voti  riportati  nelle  prove  scritte, il voto riportato nella prova
orale ed il punteggio attribuito ai titoli.