Art. 7. Prove di esame Alle prove d'esame e' riservata una valutazione pari al 70% del punteggio totale. Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una di contenuto teorico pratico, una prova orale secondo quanto previsto dal seguente programma di esame: prima prova (scritta): diritto privato; seconda prova (scritta a contenuto teorico-pratico): diritto amministrativo e/o costituzionale. prova orale: sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' contabilita' di Stato, sulla legislazione universitaria e sullo statuto dell'I.U.O. Accertamento della conoscenza della lingua straniera. Accertamento della conoscenza della lingua italiana per i cittadini di altro Stato dell'Unione europea. Il diario delle prove scritte sara' affisso all'albo dell'istituto non meno di 15 giorni prima dello svolgimento delle prove scritte e pubblicato mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, all'indirizzo nei giorni e nell'ora di cui e' stata data pubblicazione attraverso i suddetti mezzi. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle due prove scritte una votazione di almeno 24,5/35. Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date indicate, sara' cura dell'amministrazione comunicare secondo le modalita' su esplicate eventuali variazioni del predetto calendario. Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, nel rispetto della normativa attualmente vigente. Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nelle prove scritte e della valutazione dei titoli non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. La prova orale si intende superata solo da quei candidati che abbiano riportato una votazione minima di 24,5/35. Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sara' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame. La valutazione complessiva e' determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale ed il punteggio attribuito ai titoli.