Art. 7.

                           Documentazione

    Prima  di  assumere servizio i vincitori della selezione pubblica
dovranno   presentare,   entro  il  termine  indicato  nella  lettera
raccomandata  di  cui  all'art. 6, i seguenti documenti rilasciati ai
sensi  delle  disposizioni vigenti, redatti in bollo, ad eccezione di
quello di cui al punto 1:
      1) estratto  dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di
stato civile del comune di origine, ovvero del comune presso il quale
sia stato trascritto l'atto di nascita;
      2) certificato  di cittadinanza italiana, di data non anteriore
a sei mesi;
      3) certificato  generale  del casellario giudiziale, rilasciato
dal segretario della competente procura della Repubblica, di data non
anteriore a sei mesi;
      4) documento,  di  data  recente,  relativo  alla posizione nei
confronti degli obblighi militari;
      5) certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
      6) certificato  medico,  rilasciato  da  un  medico dell'unita'
sanitaria  locale  o  da  un  medico  militare in servizio permanente
effettivo,  dal  quale  risulti che il candidato possiede l'idoneita'
fisica  al  servizio  continuativo  ed  incondizionato all'impiego al
quale  la  selezione si riferisce. Nel certificato, completo dei dati
anagrafici,  debbono  essere  precisati  gli  estremi  dell'attestato
comprovante   gli   eseguiti  accertamenti  sierologici  del  sangue,
prescritti   dall'art. 7  della  legge  25 luglio  1956,  n. 837,  ed
effettuati  presso  una  struttura pubblica. Qualora il candidato sia
affetto  da  qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare
menzione   con   la   dichiarazione  che  l'imperfezione  stessa  non
compromette  l'attitudine  dell'aspirante stesso all'impiego al quale
il  concorso  si  riferisce.  Per  i candidati mutilati e invalidi di
guerra  ed  assimilati  il  certificato medico deve essere rilasciato
dall'unita'  sanitaria locale di appartenenza dell'interessato e deve
contenere,  oltre  ad una esatta descrizione della natura e del grado
dell'invalidita',   nonche'   delle   condizioni  attuali  risultanti
dall'esame  obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire
di  pregiudizio  alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro
ed  alla  sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le
mansioni dell'impiego per il quale concorre.
    Il  segretario generale ha facolta' di sottoporre a visita medica
di  controllo  i  candidati  vincitori  della  selezione pubblica. La
capacita'  lavorativa  dei  portatori  di handicap e' accertata dalla
commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
      7) certificato  di  laurea.  Ove non gia' presentato in sede di
domanda di ammissione alla selezione.
    La  mancata  consegna  della  documentazione  di rito, il mancato
completamento  della documentazione o l'omessa regolarizzazione della
stessa implica la decadenza della nomina.