Art. 7. Ai titoli potra' essere attribuito un punteggio complessivo pari a 20. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti: 1) titolo di studio: titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito, e comunque solo se superiore al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso, e altri titoli quali laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, masters universitaria, abilitazione all'esercizio delle professioni: fino ad un massimo di punti 4; 2) attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni o enti privati: fino ad un massimo di punti 2; 3) titoli scientifici quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorso: fino ad un massimo di punti 3; 4) servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato presso universita', soggetti pubblici o privati o nell'ambito di attivita' professionali o imprenditoriali svolte in proprio, attinente alle mansioni del posto messo a concorso, nonche' il periodo di effettivo servizio militare di leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri: fino ad un massimo di punti 5; 5) incarichi professionali e/o incarichi e servizi speciali nell'ambito dei rapporti di cui al precedente punto 4): fino ad un massimo di punti 2; 6) altri titoli quali attivita' didattiche, partecipazione a convegni o congressi, borse di studio presso enti pubblici: fino ad un massimo di punti 2; 7) servizio prestato con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L., fino ad un massimo di punti 2. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 il possesso dei titoli dovra' essere debitamente comprovato mediante autocertificazione, oppure con i documenti in originale o in copia conforme o in fotocopia con la dichiarazione resa, sotto la propria responsabilita', che la stessa e' conforme all'originale in suo possesso. In caso d'autocertificazione il candidato dovra' specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione del titolo dichiarato in domanda. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra' resa nota agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.