Art. 7.

        Criteri e modalita' di valutazione prove concorsuali

    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio   1994,  n. 487,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente  della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693: "La commissione
esaminatrice alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita'
di  valutazione  delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali,  al  fine  di  assegnare  i punteggi attribuiti alle singole
prove.  Esse,  immediatamente  prima  dell'inizio  di  ciascuna prova
orale,  determinano  i  quesiti  da  porre  ai  singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato previa estrazione a sorte".