Art. 7.

                             Iscrizione

    I   candidati   ammessi,  dovranno  presentare  o  far  pervenire
all'amministrazione  universitaria  entro  il  termine  perentorio di
giorni  quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno  ricevuto  il  relativo invito, i seguenti documenti in carta
libera:
      a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
      b) una   fotocopia   del  documento  di  identita'  debitamente
firmata;
      c) autocertificazione di cittadinanza;
      d) diploma  -  documento  originale o fotocopia o dichiarazione
sostitutiva  di  documentazione  -  di  scuola  secondaria  superiore
ovvero,  per  i  comunitari e stranieri, fotocopia del diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita';
      e) certificato  di  laurea  con  la  relativa  votazione; per i
candidati  laureati  presso l'Universita' degli studi di Bergamo tale
certificato verra' incluso d'ufficio fra la documentazione presentata
dal candidato;
      ()) e'     comunque     consentita    la    presentazione    di
autocertificazione  sostitutiva  del  titolo  accademico  avvalendosi
delle   disposizioni   di  cui  all'art. 46  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa  - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
      g) dichiarazione  di  non essere contemporaneamente iscritto ad
altra  universita'  o  istituto di istruzione superiore e di essere a
conoscenza  di dover impegnarsi, nel caso di iscrizione ad una scuola
di  specializzazione  ovvero  di  perfezionamento,  a  sospenderne la
frequenza  per  tutta la durata del corso e di non poter analogamente
iscriversi  ad  altri  corsi  universitari  per  tutta  la durata del
dottorato;
      h) dichiarazione  di  non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato;
      i) i  cittadini  comunitari  e  stranieri devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.