Art. 7. Iscrizione I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in carta libera: a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato; b) una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; c) autocertificazione di cittadinanza; d) diploma - documento originale o fotocopia o dichiarazione sostitutiva di documentazione - di scuola secondaria superiore ovvero, per i comunitari e stranieri, fotocopia del diploma che ha consentito la loro ammissione all'universita'; e) certificato di laurea con la relativa votazione; per i candidati laureati presso l'Universita' degli studi di Bergamo tale certificato verra' incluso d'ufficio fra la documentazione presentata dal candidato; ()) e' comunque consentita la presentazione di autocertificazione sostitutiva del titolo accademico avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; g) dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto ad altra universita' o istituto di istruzione superiore e di essere a conoscenza di dover impegnarsi, nel caso di iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento, a sospenderne la frequenza per tutta la durata del corso e di non poter analogamente iscriversi ad altri corsi universitari per tutta la durata del dottorato; h) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato; i) i cittadini comunitari e stranieri devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana.