Art. 7.
    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  la direzione gestione risorse umane dell'OGS per le finalita'
inerenti  alla  selezione  e  alla  gestione  del  rapporto di lavoro
conseguente.
    La  comunicazione  di  tali  dati  e'  obbligatoria ai fini della
valutazione  dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  di  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.