Art. 7. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la direzione gestione risorse umane dell'OGS per le finalita' inerenti alla selezione e alla gestione del rapporto di lavoro conseguente. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura di diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.