Art. 7. Commissioni giudicatrici 1. Per il presente concorso di ammissione al dottorato di ricerca e' nominata dal rettore un'apposita commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca. 2. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. 3. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. 4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. 5. Alla fine della seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo del dipartimento presso il quale si e' svolta la prova, nonche' all'albo ufficiale dell'Universita'. 6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. 7. Poiche' il dottorato preveda una suddivisione di posti e di borse per campi di ricerca, la commissione e' tenuta a compilare distinte graduatorie.