Art. 7.

                      Commissioni giudicatrici

    1. Per il presente concorso di ammissione al dottorato di ricerca
e'   nominata   dal   rettore  un'apposita  commissione  giudicatrice
incaricata  della  valutazione comparativa dei candidati, composta di
tre  membri  scelti  tra i professori e i ricercatori universitari di
ruolo  nell'area  scientifica  di  riferimento,  cui  possono  essere
aggiunti  non  piu'  di  due  esperti  esterni  di chiara fama, anche
stranieri  scelti  nell'ambito  delle  strutture  pubbliche e private
universitarie e di ricerca.
    2.  Ogni  commissione,  per  la valutazione di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    3.  E'  ammesso  al  colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    4.  Il  colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    5.   Alla   fine  della  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo del dipartimento
presso  il  quale  si  e' svolta la prova, nonche' all'albo ufficiale
dell'Universita'.
    6.  Espletate  le  prove  di  concorso, la commissione compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
    7.  Poiche'  il  dottorato preveda una suddivisione di posti e di
borse  per  campi  di  ricerca,  la commissione e' tenuta a compilare
distinte graduatorie.