Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del presente decreto. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. La graduatoria di merito, unitamente a quelle dei vincitori del concorso e' approvata con provvedimento amministrativo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale di questo Ateneo. Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ยช serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria e' valida fino alla scadenza dei ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione all'albo d'Ateneo della graduatoria stessa tenendo presente quanto previsto dall'art. 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'Ateneo si riserva di utilizzare la graduatoria per eventuali altre esigenze anche con contratti di lavoro a tempo determinato. Non si da' luogo a dichiarazione d'idoneita' ai concorsi.