Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 5 del presente decreto.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di  merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quelle dei vincitori del
concorso   e'   approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'
immediatamente efficace.
    La  graduatoria  sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale  di  questo  Ateneo.  Di  tale affissione sara' dato avviso
nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ยช serie speciale. Dalla
data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per
eventuali impugnative.
    La graduatoria e' valida fino alla scadenza dei ventiquattro mesi
successivi   alla  data  di  pubblicazione  all'albo  d'Ateneo  della
graduatoria  stessa  tenendo  presente  quanto previsto dall'art. 34,
comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
    L'Ateneo  si  riserva  di utilizzare la graduatoria per eventuali
altre esigenze anche con contratti di lavoro a tempo determinato.
    Non si da' luogo a dichiarazione d'idoneita' ai concorsi.