Art. 7.

                 Obblighi dell'allievo perfezionando

    1.  Gli  allievi  perfezionandi  non  possono accettare incarichi
professionali che il collegio dei docenti dell'allievo stesso ritenga
incompatibili con i doveri prescritti dallo statuto e dai regolamenti
della Scuola.
    2.  Il  consiglio  di  classe  nomina,  per  ciascun  allievo, un
collegio   dei   docenti   che   ha   il  compito  di  verificare  la
partecipazione  alle  attivita'  didattiche, culturali e scientifiche
della scuola e lo stato di avanzamento della ricerca.
    3.  Gli  allievi  perfezionandi  devono  attendere  ai loro studi
secondo  un  piano concordato con il collegio dei docenti e approvato
dal consiglio di classe.
    4.  Gli  allievi  perfezionandi,  al  termine  dell'attivita'  di
ricerca, devono sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di
perfezionamento.
    5.  L'esame  per  il  diploma  di  perfezionamento consiste nella
discussione  di una dissertazione scritta di fronte a una commissione
di specialisti nominata dal direttore.
    6.  Ai  sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41, il
diploma  di  perfezionamento  e'  a tutti gli effetti equipollente al
dottorato di ricerca.