Art. 7.

        Criteri e modalita' di valutazione prove concorsuali

    Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio   1994,  n. 487,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente  della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693: «La commissione
esaminatrice alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita'
di  valutazione  delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi
verbali,  al  fine  di  assegnare  i punteggi attribuiti alle singole
prove.
    Esse,  immediatamente  prima dell'inizio di ciascuna prova orale,
determinano  i  quesiti  da  porre  ai singoli candidati per ciascuna
delle  materie  di  esame.  Tali  quesiti  sono  proposti  a  ciascun
candidato previa estrazione a sorte».
    Il  risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto
agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.