Art. 7. Ammissioni in sovrannumero I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove concorsuali, ma che non siano risultati vincitori, sono ammessi, senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituti con arrotondamento all'unita' per eccesso. I titolari di assegni di ricerca che siano risultati idonei alle prove di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca possono essere ammessi al corso anche in sovrannumero, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di ateneo recante norme in materia di dottorato di ricerca, di cui al decreto rettorale n. 1015 del 1° marzo 2002, nei limiti del numero massimo delle unita' dei dottorandi che la struttura e' in grado di formare. La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso. Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione, subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del collegio dei docenti del dottorato circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'.