Art. 7.
    La  borsa  di  cui  al  presente bando e' incompatibile con borse
similari   o   comunque  non  puo'  essere  cumulata  con  altre.  Lo
svolgimento  dell'attivita'  di  ricerca  oggetto della borsa non da'
luogo ad alcun rapporto di lavoro comuque inteso. La borsa e' tassata
al  sensi  dell'art. 47, lettera g), del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 917/1986.  La  borsa  e'  erogata  previa  stipula  di
adeguata   polizza   assicurativa   di  copertura  che  il  vincitore
stipulera'  per  i  rischi  professionali  ed  extraprofessionali con
modalita'  stabilite  dalle  norme vigenti. Le spese ammissibili sono
tutte quelle sostenute per la ricerca ad eccezione delle trasferte.