Art. 7. La borsa di cui al presente bando e' incompatibile con borse similari o comunque non puo' essere cumulata con altre. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca oggetto della borsa non da' luogo ad alcun rapporto di lavoro comuque inteso. La borsa e' tassata al sensi dell'art. 47, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986. La borsa e' erogata previa stipula di adeguata polizza assicurativa di copertura che il vincitore stipulera' per i rischi professionali ed extraprofessionali con modalita' stabilite dalle norme vigenti. Le spese ammissibili sono tutte quelle sostenute per la ricerca ad eccezione delle trasferte.